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Tribunali Emilia-Romagna > Comportamento antisindacale
Data: 24/12/2008
Giudice: Angelini Chesi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: -
Parti: T. NADIA E M. VALERIA / INPS
DIRITTO DI INDIRE E SVOLGERE ASSEMBLEE DURANTE L' ORARIO DI LAVORO


Con ricorso depositato il 26 settembre 2006 le OO.SS. del settore tessile di Forlì lamentavano la violazione del combinato disposto dell’art. 20 St. Lav. e 19 CCNL di settore da parte di una società che aveva negato lo svolgimento dell’assemblea in orario di lavoro richiesta congiuntamente dalle tre sigle sindacali in data 1 settembre 2006 per la data del 26 successivo. I ricorrenti allegavano la comunicazione del diniego del datore di lavoro evidenziando la gravità delle affermazioni ivi contenute, idonee ad avvilire il ruolo delle organizzazioni sindacali e chiedevano l’accertamento del diritto di indire e svolgere le assemblee in questione.

Si costituiva la società deducendo sia la mancanza di RSA all’interno dell’azienda - e conseguentemente l’inoperatività dell’art. 20 stat. lav. - sia la mancata adesione dell’impresa al CCNL di settore e dunque l’irrilevanza della disciplina ivi  contenuta che consente, quale condizione di miglior favore rispetto alla disciplina statutaria, anche  alle OO.SS territoriali la possibilità di indire le assemblee. La società eccepiva altresì la mancata sottoscrizione della richiesta di assemblea da parte della UGL in veste di contraente collettivo in ossequio alla unitarietà delle iniziative sindacali.

Con decreto del 16 ottobre 2006 il ricorso veniva rigettato sul presupposto della mancanza di prova circa l’effettiva applicazione del CCNL in questione. 

Contro tale decisione in data 31 ottobre 2006 veniva proposto ricorso in opposizione e la causa veniva istruita con l’audizione di alcuni testimoni e con l’ordine alla società di esibizione di tutti i contratti individuali di lavoro per verificare se negli stessi vi fosse o meno un richiamo al CCNL (nella propria difesa, infatti, la società aveva prodotto solo un limitatissimo numero di detti contratti privi di detto riferimento). La società ometteva di ottemperare al provvedimento. Nel corso del processo, infine il Giudice disponeva l’acquisizione ex art. 421 c.p.c. di due contratti di lavoro conclusi dalla società rispettivamente nei mesi di luglio e ottobre 2004 dei quali era venuto a conoscenza per ragioni di ufficio: in un diverso giudizio, infatti, la medesima società aveva invocato proprio l’applicazione del CCNL per corroborare il licenziamento irrogato a due lavoratrici..

Con sentenza del 24 dicembre 2008  il Tribunale di Forlì, revocando il decreto reso ai sensi dell’art. 28, accoglieva la domanda delle OO.SS pervenendo ad una diversa valutazione rispetto al primo giudice sulla questione dirimente, della ricezione o meno del CCNL, valutando sia il comportamento processuale della convenuta sia soprattutto per la rilevanza dei due contratti prodotti, atteso che “il contratto collettivo di lavoro è un contratto aperto alla adesione di altri soggetti non iscritti alle associazioni stipulanti, che può essere sia implicita che esplicita, come quanto possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole.

Rispetto all’eccezione in merito alla mancata sottoscrizione della UGL alla richiesta di indizione dell’assemblea, il Giudice la riteneva del tutto infondata poiché, come emergeva dal testo del CCNL integralmente prodotto, la UGL non era neanche parte contraente (tale organizzazione aveva, infatti, sottoscritto un separato contratto, seppure di identico contenuto).

Sulla base delle argomentazioni riportate il Tribunale di Forlì riteneva fondata la pretesa attorea e conseguentemente il diritto delle OO.SS ricorrenti di convocare le assemblee di cui all’art. 20 stat. lav., affermando che “il negare l’esplicazione di uno dei più significativi diritti sindacali (quello di assemblea, momento in cui si forma l’elemento fondamentale della coscienza sindacale e si può prendere atto della stessa misura dell’impegno collettivo) integra senz’altro gli estremi della condotta antisindacale. A quanto detto deve aggiungersi che la società si è posta in netta contrapposizione alle richieste sindacali, con una laconica risposta che non lasciava spazio ad ulteriori interlocuzioni(..Siamo conseguentemente a comunicare che non consentiamo lo svolgimento dell’assemblea..), il che accresce la portata lesiva della sua condotta. Ancora, lo stesso lasso di tempo intercorso tra la richiesta e la risposta (almeno dieci giorni.. ) pare elemento in sé offensivo, bene potendo questa latenza, soprattutto alla luce del tenore della risposta, essere percepita dai suoi destinatari e dalla collettività dei lavoratori come dimostrazione di poca considerazione da parte del datore di lavoro”.

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